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Conciliazione Paritetica Content
Come attivare la conciliazione paritetica
La conciliazione paritetica nasce da un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese assicuratrici) e 17 Associazioni dei Consumatori per risolvere un’eventuale controversia sorta a seguito di un incidente d’auto.
La conciliazione può essere attivata esclusivamente in caso di controversie che riguardano sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 €.
Si può attivare la conciliazione paritetica quando il consumatore: • ha presentato una richiesta di risarcimento del danno all’impresa e non ha ricevuto risposta;
• l’impresa ha rifiutato la sua richiesta di risarcimento;
• non ha accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento dell’impresa.
Inoltre il Consumatore:
• non deve avere già incaricato altri soggetti a rappresentarlo ovvero, in caso di incarico già conferito a terzi, abbia ritirato tale incarico prima di avviare la procedura di conciliazione;
• deve avere inoltrato la richiesta di risarcimento all’assicuratore del proprio veicolo per i danni materiali e le lesioni del conducente e all’assicuratore del veicolo vettore se trasportato (nei sinistri rientranti nell’ambito della procedura per il risarcimento diretto).
Per attivare la procedura, il Consumatore si deve rivolgere a una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema (vedi l'elenco sotto riportato), indirizzandole una richiesta di conciliazione tramite il modulo scaricabile e allegando contestualmente copia della documentazione in suo possesso (come ad esempio la richiesta di risarcimento, il Modulo Blu della Constatazione Amichevole d’Incidente e l’eventuale risposta ricevuta dall’Impresa Assicuratrice).
Tale procedura non comporta costi per il Consumatore qualora iscritto ad una delle associazioni aderenti.
Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta:
• entra in contatto telematicamente con l’impresa di assicurazione interessata;
• provvede alla costituzione di una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della compagnia e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori.
La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni.
• in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo;
• in caso di esito negativo, viene redatto un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore tramite l’associazione incaricata.
Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione paritetica e sulle modalità per accedervi possono essere trovate sui siti delle Associazioni dei consumatori aderenti all’accordo qui di seguito riportati nonché sul sito dell'ANIA o consultando l’accordo.
Elenco associazioni dei Consumatori aderenti:
• ACU: www.associazioneacu.org
• ADICONSUM: www.adiconsum.it
• ADOC: www.adocnazionale.it
• ALTROCONSUMO: www.altroconsumo.it
• ASSOUTENTI: www.assoutenti.it
• ASSOCONSUM: www.asso-consum.it
• CASA DEL CONSUMATORE: www.casadelconsumatore.it
• CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI: www.centroconsumatori.it
• CITTADINANZA ATTIVA: www.cittadinanzattiva.it
• CODACONS: www.codacons.it
• CODICI: www.codici.org
• CONFCONSUMATORI: www.confconsumatori.com
• FEDERCONSUMATORI: www.federconsumatori.it
• LEGA CONSUMATORI: www.legaconsumatori.it
• MOVIMENTO CONSUMATORI: www.movimentoconsumatori.it
• MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO: www.difesadelcittadino.it
• UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI: www.consumatori.it